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L’imposizione delle persone giuridiche

L’imposizione delle persone giuridiche

Philippe FRESARD, notaio e avvocato in Berna, e Manuel PIQUEREZ, notaio e avvocato in Porrentruy

A livello di regime fiscale delle imprese, si distinguono tre tipologie di imposizione, quella per le società commerciali, le società holding e le società di domicilio.

Le società commerciali

Le società commerciali pagano le imposte sul capitale e sugli utili. Per calcolare l’utile netto imponibile, ci si basa sul conto economico (saldo del cosiddetto conto profitti e perdite), apportando le rettifiche previste ai sensi di legge (deduzione delle perdite degli esercizi precedenti, oneri giustificati dall’uso commerciale, imposte versate nel corso dell’esercizio). Di contro, le spese contabilizzate che non si giustificano dal punto di vista commerciale e gli ammortamenti o accantonamenti considerati eccessivi dal fisco vanno a sommarsi all’utile.

In materia di imposta sull’utile, le aliquote adottate dalla Confederazione e dai cantoni sono in linea di principio progressive e talvolta si fondano su un sistema di paletti. Di norma, il tasso di imposizione dipende unicamente dall’utile netto imponibile. A livello federale, il tasso è fissato all’8,5%. Nella maggioranza dei cantoni, la progressione dipende dall’entità dell’utile, ma si incontrano, in realtà, sempre più sovente delle aliquote fisse per la tassazione dell’utile (nella misura del 10%).

Per quanto attiene all’imposta sul capitale, che ricordiamo si applica soltanto a livello cantonale/comunale, essa grava sul capitale azionario liberato, le riserve manifeste e talune riserve latenti, come la quota di fondi esteri che svolge economicamente il ruolo di capitale proprio. L’imposta sul capitale è pressoché sempre proporzionale e si esprime in millesimi del capitale imponibile.

Un rischio fiscale importante si cela dietro le operazioni dette di “liquidazione parziale indiretta” e di “trasposizione“.

Le società holding

Per società holding si intendono, da un lato, quelle società che hanno, in aggiunta a un’attività commerciale propria, una partecipazione determinante nel capitale di altre imprese (società holding miste) o, dall’altro lato, quelle società il cui oggetto sociale si esplicita unicamente o principalmente nel detenere partecipazioni in altre società (società holding pure).

Le società che detengono partecipazioni pari almeno al 20% o a due milioni di franchi svizzeri di valore fiscale del capitale di base di altre società pagano sugli utili soltanto un’imposta federale ridotta. Detta riduzione è proporzionale al rapporto tra rendimento netto della partecipazione e utile netto totale della holding (ad esempio, per un utile netto di un milione di franchi svizzeri, di cui 700’000 derivanti da partecipazioni, la riduzione dell’imposta si attesta sul 70%). L’imposta federale sull’utile è soppressa per le società holding pure laddove il suddetto rapporto raggiunge il 100%.

Salvo rare eccezioni, i cantoni applicano normative analoghe, sebbene i sistemi in vigore varino da un cantone all’altro. Nello specifico, le società holding pure sono pressoché ovunque esenti dall’imposta sull’utile. Nel caso di società holding miste, invece, sono concesse riduzioni fiscali, ma le condizioni di applicazione dipendono dal singolo cantone. Le società holding versano, a livello cantonale, un’imposta ridotta sul capitale.

Le società di domicilio

Le società amministrative o “di domicilio” sono quelle che hanno sede legale in Svizzera, ma esercitano la propria attività commerciale all’estero. Dette società godono di uno statuto fiscale speciale, non disponendo in Svizzera né di una sede commerciale né di alcuna attività economica. Si tratta, in genere, di società costituite per la registrazione di brevetti. La Confederazione non concede alle società di domicilio alcuna speciale riduzione fiscale. Di contro, la maggioranza dei cantoni favorisce tali società concedendo loro delle facilitazioni simili a quelle previste per le società holding, sia a livello di imposizione dell’utile che di quello del capitale.

Sgravi fiscali concessi alle nuove imprese

La maggior parte dei cantoni concede degli sgravi fiscali alle società che rappresentano, per i cantoni stessi, un interesse economico e che non operano in concorrenza alle società già presenti. Tali agevolazioni possono, ad esempio, assumere la forma di un esonero fiscale parziale o totale per un periodo che può protrarsi fino a dieci anni.

Berna/Porrentruy, 30/01/2009

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