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La modifica dei termini di prescrizione del contratto

Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore una modifica dei termini di prescrizione inerenti alla garanzia per i difetti, tanto in materia di contratto di compravendita quanto di contratto d’appalto.

Questa modifica è il risultato dell’attuazione di due iniziative parlamentari, depositate nel 2006 e nel 2007.
Queste iniziative sono state concretizzate da tre modifiche legislative:

1. In primo luogo quella dell’art. 199 CO, nel senso che le clausole che escludano o riducano l’applicazione del termine di prescrizione di due anni inserite nei contratti di compravendita conclusi tra un professionista e un consumatore sarebbero, eventualmente, nulle.

2. Poi quella dell’art. 210 CO con lo scopo, da un lato, di portare a due anni il termine di prescrizione delle azioni di garanzia per i difetti relative a tutti i tipi di vendite concernenti beni mobili e, dall’altro, di fissare un termine di prescrizione di cinque anni ogni volta che le cose affette da vizi sono integrate in un’opera immobiliare.

3. Infine, in materia di contratti d’appalto, quella dell’art. 371 capoverso 1 CO, che rimanda all’art. 210 CO, al fine di portare anche in quel caso il termine di prescrizione ordinario a due anni.

Il nuovo articolo 210 CO

Per quanto concerne l’art. 210 CO, il termine di prescrizione delle azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta d’ora in poi è di due anni, calcolati a partire dalla data di consegna all’acquirente (capoverso 1). Tuttavia, l’azione si prescrive in cinque anni se i difetti della cosa integrata in un’opera immobiliare conformemente all’uso a cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell’opera immobiliare (capoverso 2). Inoltre, qualsiasi clausola preveda un termine di prescrizione inferiore a due anni, o a un anno nel caso della vendita di un bene di seconda mano, è nulla se la cosa è destinata ad uso personale o familiare dell’acquirente e se il venditore agisce nell’ambito di un’attività professionale o commerciale (capoverso 4).

Il nuovo articolo 371 CO

Per quanto concerne l’art. 371 CO, per i vizi delle opere mobiliari si riprende il termine di prescrizione di due anni (o di cinque anni per i difetti di un’opera mobiliare integrata in un’opera immobiliare conformemente all’uso a cui è normalmente destinata se essi hanno causato i difetti dell’opera immobiliare; cfr. capoverso 1). I diritti del committente nei confronti di un appaltatore, un architetto o un ingegnere cadono in prescrizione dopo cinque anni, come precedentemente previsto (capoverso 2). Il termine opera immobiliare è stato tuttavia preferito a quello di “costruzione immobiliare” utilizzato nella formulazione attuale dell’art. 371 capoverso 2 CO. Infine, al capoverso 3, è previsto un rinvio generale alle norme relative alla prescrizione dei diritti dell’acquirente.

I vantaggi

Il coordinamento dei termini quando si tratta di cose vendute integrate in un’opera immobiliare e l’armonizzazione del diritto svizzero con il diritto internazionale ed europeo costituiscono gli innegabili vantaggi di questa revisione. Fissare un termine di prescrizione di due anni consente anche di mitigare il carattere unilateralmente svantaggioso per l’acquirente della normativa vigente riconosciuto dal Tribunale federale in ragione della brevità del termine di prescrizione attualmente previsto. Una migliore protezione dei consumatori giustifica dunque il prolungamento del termine di prescrizione (siffatto termine rimane breve rispetto al termine di prescrizione generale di dieci anni previsto dall’art. 197 CO).

Inoltre, il termine di due anni è una norma che si applica tassativamente ai contratti conclusi con dei consumatori, elemento questo che permette di rafforzare ulteriormente la protezione di questi ultimi, in quanto le direttive a ciò relative attualmente sono di carattere dispositivo. Gli interessi del venditore non risultano lesi da questa proroga del termine in virtù dei rigorosi obblighi di verifica e di comunicazione dei difetti spettanti all’acquirente (art. 201 CO); inoltre, anch’esso trae vantaggio da questa modifica, visto che potrà rivalersi nei confronti dei propri fornitori entro il medesimo termine.

Infine, il coordinamento dei termini di prescrizione dei contratti di compravendita e d’appalto è un vantaggio considerevole per gli appaltatori. Al momento, se l’opera consiste in una costruzione immobiliare, non vi è coordinamento tra il contratto di compravendita e quello d’appalto, in quanto il committente può promuovere un’azione nei confronti dell’appaltatore entro un termine di cinque anni mentre quest’ultimo dispone solo di un anno per rivalersi sui suoi fornitori quando dei beni mobili sono integrati in una costruzione immobiliare. In merito alla questione del coordinamento è opportuno tuttavia precisare che esiste una certa divergenza di opinioni relativamente al momento in cui i termini di prescrizione iniziano a decorrere: nei contratti di compravendita, l’inizio della decorrenza dei termini corrisponde alla data di consegna della cosa, mentre nei contratti d’appalto conta il momento del ricevimento dell’opera.

In caso di dubbi relativamente alle questioni sollevate nella presente informativa, i notai di swisNot sono a vostra disposizione per una consulenza.

Porrentruy / St-Aubin, 1° marzo 2013

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